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Scuola, dichiarazione del presidente Emiliano sull’ordinanza del Tar Bari

La Redazione
Michele Emiliano
Emiliano: "Lo spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la stretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione"
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n “Sonon molto soddisfatto dell’ordinanza cautelare del Tar di Bari che ha nlegittimato la Didattica integrata digitale anche nelle scuole del ciclon primario come disciplinata dall’ordinanza n. 413 attualmente in vigore.

Conn questa ordinanza è infatti consentito, su richiesta delle famiglie, di ncontemperare il diritto allo studio con il diritto alla salute degli nstudenti e delle loro famiglie.

Conn l’Ordinanza 413 la scuola deve mettere a disposizione di tutti gli nalunni la Did, per rispettare il diritto di chi ne fa richiesta.

Cin tengo a precisare che il Tar non ha affatto intaccato la legittimità ndella precedente ordinanza (la 407) avendone rilevato esclusivamente la nsopravvenuta inefficacia perché emanata prima dell’ultimo dpcm.

Lan questione è puramente tecnica. La Regione Puglia, anche dopo nl’emanazione del nuovo dpcm, mantiene pieno il potere di tutelare la nsalute pubblica con provvedimenti temporanei che possano riguardare nanche la scuola, come ha già fatto in concreto con l’ordinanza 413 nattualmente vigente.
Il dpcm può quindi essere derogato dai Presidenti di regione con provvedimenti più restrittivi.

Lon spirito di collaborazione col Ministero della pubblica istruzione e la nstretta osservanza del diritto ci ha portato ad una buona soluzione che nnel dialogo tra le parti potrà essere ulteriormente migliorata”. È il ncommento del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano al nprovvedimento odierno del Tar di Bari, che ha dichiarato improcedibile nla richiesta di sospensione cautelare dell’ordinanza n. 407/2020, avendon rilevato che le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per ncontrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 sono ora disciplinate dan un nuovo provvedimento, l’ordinanza n. 413/2020.

Comen spiega l’Avvocatura regionale: “L’attuale ordinanza 413/2020, ai fini ndella riduzione del rischio di diffusione epidemica, consente infatti – nper il primo ciclo di istruzione – la didattica integrata a distanza nalle famiglie che ne facciano richiesta, precisando che agli studenti nche hanno chiesto la didattica digitale integrata non può essere impostan la didattica in presenza, e che l’eventuale assenza deve sempre nconsiderarsi giustificata.

Iln Tar ha considerato che l’ordinanza attualmente vigente n. 413/2020 è nstata resa – a seguito di una nuova istruttoria- sul presupposto della nsopravvenuta disciplina prevista dal DPCM 3 novembre 2020 e sulla base ndella valutazione della situazione epidemiologica nella Regione Puglia naggiornata.

Iln Tar ha, infine, rilevato che le nuove prescrizioni regionali – efficacin dal 7 novembre al 3 dicembre 2020 – non sono state oggetto di ncontestazione a mezzo di motivi aggiunti e, pertanto, ha ravvisato i npresupposti per la declaratoria di improcedibilità dell’odierna domanda ncautelare essendo le misure urgenti adottate dalla Regione Puglia per ncontrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19 ora disciplinate dal nnuovo provvedimento”.

giovedì 19 Novembre 2020

(modifica il 18 Luglio 2022, 18:20)

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